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Movida in Condominio, una Sentenza della Cassazione indica i limiti

lentepubblica.it • 15 Maggio 2018

movida-condominio-sentenza-cassazione-indica-limitiMovida in Condominio, una Sentenza della Cassazione indica i limiti: in particolare sui dissidi che sorgono tra gli abitanti delle zone interessate dalla movida notturna e gli esercenti.


Nel caso esaminato dalla Cassazione ricorre la violazione dell’articolo 659, comma 1, del Codice penale, perché il Tribunale ha accertato che l’esercizio pubblico non aveva alcuna autorizzazione a svolgere manifestazioni od eventi con diffusione di musica e/o a utilizzare strumenti musicali.

 

In tema di liquidazione del danno morale, la relativa valutazione del giudice, in quanto affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, costituisce valutazione di fatto  sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da congrua motivazione (Sez.  6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana e altri, Rv. 258170).

 

Più specificamente, è stato così affermato, ed in proposito la Corte intende dare seguito a tale insegnamento, che la liquidazione del danno morale è affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice  di merito il quale ha, tuttavia, il dovere di dare conto delle circostanze di fatto considerate in sede di valutazione equitativa e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente i calcoli in base ai quali ha determinato il quantum del risarcimento (Sez.  4,  n.  18099  del 01/04/ 2015, Lucchelli e altro, Rv. 263450).

 

In proposito,  il Tribunale  milanese si è limitato a condannare  l’imputato al pagamento del risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile.  Nulla  è stato aggiunto a giustificazione del potere, certamente discrezionale, attribuito al riguardo al Giudice, benché la tipologia di pregiudizio sofferto dalla parte civile, consistente in sostanza nel pregiudizio alla propria vita di relazione, potesse ampiamente consentire di dare conto dei criteri in base ai quali il provvedimento impugnato era giunto alla determinazione del, non irrilevante, quantum dovuto per la soddisfazione del nocumento sofferto.

 

Il Tribunale ha stabilito, mediante le deposizioni dei condòmini, che quel locale pubblico ha dato disturbo al riposo ed alle occupazioni dei condomini. In particolare i condòmini sentenza nel dibattimento sono stati concordi nell’affermare che la musica ad alto volume proveniva dal predetto pubblico esercizio.

 

La Corte di cassazione ha annullato la sentenza limitatamente alla liquidazione del danno in favore della costituita parte civile con rinvio per un nuovo giudizio al giudice civile competente. La Corte non ha, invece, condiviso la sentenza impugnata laddove ha liquidato equitativamente il danno morale perché non erano state motivate le circostanze di fatto considerate in sede di valutazione.

 

Fonte: Corte di Cassazione
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